Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E’ costituta con sede in Milano (MI), via Tartaglia n° 11, l’Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata SOCIETA’ AMATORI TERRANOVA – S.A.T.

L’ Associazione ha come scopo il miglioramento, l’incremento ,la tutela e la valorizzazione del Cane di Terranova, potenziandone la selezione e l’allevamento.

La durata dell’ Associazione e’ prevista fino all’anno 2050.

L’Associazione può istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio.

Articolo 2

Per il conseguimento dei fini di cui all’art.1 l’Associazione :

a) promuove la divulgazione ed il miglioramento della razza del Cane di Terranova ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale nel quadro del raggiungimento dei propri scopi;

b) presenta la domanda di riconoscimento all’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, svolgendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso affidati;

c) organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con altri Enti nel pieno rispetto di tutti i regolamenti ENCI.

SOCI

Articolo 3

Possono essere soci della Società Amatori Terranova tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che ne condividono gli obiettivi e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata ratificata dal Consiglio.

Articolo 4

I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori, onorari, familiari e simpatizzanti.

Soci ordinari e sostenitori: i loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori versano una quota maggiore in segno tangibile del loro appoggio alle iniziative e all’attività dell’Associazione.

Soci onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze e si dividono in soci onorari a vita e soci onorari annuali.Sono nominati dal Consiglio e ratificati dall’Assemblea.

L’insieme dei soci onorari costituisce il Comitato d’onore ,che ,tra i propri membri ,designa un Presidente che resta in carica due anni ed è rieleggibile.Il Presidente del Comitato d’Onore può partecipare ,quale uditore ,alle riunioni del Consiglioe riferire al Comitato. Consiglieri ,Revisori dei Conti è Probiviri nonpossono eletti Presidente del Comitato d’Onore.

I soci onorari hanno diritto di fare parte delle cariche socialipur non essendo tenuti al pagamento della quota associativa.

Sono Soci familiarii membri dello stesso nucleo familiare di un socio ordinario o sostenitore

Sono Soci simpatizzanti i minori di 18 annie non hanno diritto al voto.

Articolo 5

Per diventare socio e necessario inoltrare domanda ,scritta e firmata ,indirizzata al Presidente, corredata dalle firme di due soci presentatori.

In tale domanda deve essere precisato che il richiedente s’impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio e/o dall’Assemblea.

I nominativi di coloro che hanno richiesto di divenire soci verranno pubblicati sul bollettino della Società o su apposita circolare sotto la dizione “aspiranti soci”.

Se entro due mesi dalla pubblicazione nessun socio esprime opposizione motivata con lettera raccomandata inviata al Presidente, le persone il cui nominativo e stato pubblicato diventeranno, previa ratifica del Consiglio, soci effettivi ,ed il Presidente ne darà notizia scritta all’interessato.

Qualora dovesse pervenire al Presidente opposizione motivata riguardo all’accettazione di un socio, la decisione definitiva spetterà al Consiglio che, in caso di mancata accettazione della domanda, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Articolo 6

L’Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci, a titolo di contributo associativo, non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Articolo 7

L’iscrizione a socio vale per l’anno in corso e lo vincola per l’anno successivo qualora non presenti per lettera raccomandata le proprie dimissioni entro il 31 Ottobre.

Articolo 8

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dal l’art 7

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo Marzo di ogni anno;

c) per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Articolo 9

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in, regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Sono organi sociali:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio, composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ ENCI; ilConsiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Tecnico

c) il Presidente;

d) il Comitato d’Onore, costituito dai soci onorari,con le funzioni ad esso demandate dal Regolamento interno e, di volta in volta, dal Consiglio

e) Il Comitato dei Probiviri;

f)il Collegio dei Rvisori dei Conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11

L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

I nuovi soci hanno diritto al voto purchè l’iter per la loro ammissione, di cui all’articolo 5, si sia conclusofavorevolmente entro il 31 ottobre dell’anno precedente

E’ ammesso il pagamento della quota associativa il giorno stesso dell’assemblea, purchè eseguito con denaro contante.

Ciascun socio sia esso ordinario, sostenitore, onorario o familiare, ha diritto ad unvoto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega da lui sottoscritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

Articolo 12

L’Assemblea generale dei soci e presieduta da un socio avente diritto di voto chiamato dai presenti a presiederla.

Prima che abbia inizio la discussione dell’Ordine del Giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti, ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di paritàsi procederà ad altra immediata votazione la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 13

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in sede da destinarsi, entro il mese di Aprile, nella sede indicata nell’avviso di convocazione, ecomunque in Italia, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso e per eventuali elezioni.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Negli inviti debbono essere indicati la data. la località e l’ora della riunione, nonchè l’ordine del giorno da trattare.

L’assemblea e valida in prima convocazione allorchè risulta presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 14

Le assemblee – ordinarie o straordinarie, secondo la loro competenza – hanno il compito di deliberare :

a)programma generale dell’Associazione;

b)sulla elezione delle cariche sociali;

c)sul bilancio consuntivo, in forma di rendiconto economico-finanziario;

d)sulle modifiche dello Statuto e sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie previste dal l’art 4;

f)su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Revisori dei Conti efettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Articolo 15

Il Consiglio è composto da nove consiglieri. Otto di essi sonoeletti dall’Assemblea ordinaria, scegliendolti tra i soci, mentre il nono consigliere è nominato dall’ENCI.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assembleanella sua prima riunione.

I membri cosi eletti entreranno a loro volta in carica e vi rimangono sino a quando sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare invece più della metà dei Consiglieri, l’interno Consiglio si intenderà decaduto e i membri in carica procederanno entro due mesi, da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Articolo 16

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, qualora altri soci esprimessero parere sfavorevole; promuove manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, che in tutti i casi, non potranno eccedere quelle previste dai C.C.L.

Articolo 17

Il Consiglio provvedealla nomina del Presidente e di un vice-Presidente dell’Associazione, che restano in carica per la durata triennale del loro mandato e possonoessere confermati solo per due mandati consecutivi, Il Consiglio provvede anche alla nomina di un Segretario ed eventualmente di un Tesoriere, stabilendone le mansioni e da durata della carica.Il Presidente e il vice-Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretari e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio ma devono essere soci.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo richiede il Presidente o la maggioranza dei consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione e comprenderanno data, ora e località della riunione nonchè l’ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vicepresidente o qualora questi mancasse dal Consigliere più anziano di nomina.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive verranno dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura affinchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’assemblea; provvede a a farosservare le disposizioni statutarie e la disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni Cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni il Vicepresidente presiederà il Consiglio che alla sua prima convocazione utileeleggerà un nuovo Presidente

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate.

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci.

b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Articolo 21

L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando 1’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea dei soci andrà trasmesso in copia all’ ENCI al momento del riconoscimento.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi, imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegiocomposto da tre Revisori dei Conti, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti dovranno avere qualifica professionale e competenza per assolvere le loro funzioni.

L’assemblea dei soci procederà anche alla nomina di due Revisori dei Conti supplenti che subentreranno automaticamente ai Revisori,in caso di impedimento o dimissioni di questi ultimi. I Revisori dei Conti hanno il diritto/dovere di accedere a tutte le registrazioni contabili dell’Associazione e di avere conoscenza dei fatti che le hanno generate; hanno altresì la facoltà di partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio, alle quali dovranno essere invitati.

Un mese prima che si svolga l’Assemblea generale dei soci, chiamata ad approvare il Bilancio consuntivo annuale, il Consiglio ne trasmette la bozza da esso redatta alCollegio dei Revisori. Questi , redige la sua relazione che trasmetterà all’Assemblea in accompagnamento della bozza del Bilancio, del quale viene a fare parte integrante.

NORME DISCIPLINARI

Articolo 23

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Società e tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo.

Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’ Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che saranno comminate dal Collegio dei Probiviri.

Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano gia la carica di consigliere.

Uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un esperto in materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata dal Collegio dei Probiviri che delibera con la presenza di tutti i suoi componenti

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In Caso di dimissioni di impedimento non temporaneo di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea generale dei soci che provvederà alla nomina definitiva.

Le denuncie a carico di un socio devono essereavanzate per iscritto e munite di firma al Consiglio che, entro i successivi quindici giorni, le inoltra al Collegio dei Probiviri, Questipronuncia con lodo scritto e motivato, dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni, espulsione.

I provvedimenti disciplinari che comportino la censura o la sospensione, irrogate dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

In casi di particolare gravita che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata del provvedimento all’assemblea generale dei soci che, sentito l’interessato, si pronuncerà in merito della richiesta di espulsione.

I provvedimenti disciplinari presi dall’ ENCI a carico di un proprio socio che sia iscritto all’associazione, saranno adottati anche da questa.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

La delibera relativa allo scioglimento dovrà essere adottata da un’ Assemblea generale straordinaria, e dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori, e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamentea favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

Articolo 25

Membri dello stesso nucleo famigliare non possono rivestire contemporaneamente cariche sociali elettive.

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

E’ vietata la concessione, ai soci e loro familiari, di beni o servizi, a condizioni diparticolare favore, nonché l’acquistodagli stessi, di beni o servizi, a corrispettivi superiori al valore normale.

Articolo 26

Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Costituente dei Soci, entra in vigore con effetto immediato

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale dei soci solo dal Consiglio dell’Associazione oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’assemblea generale straordinaria dei soci alla quale siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto .

Articolo 27

Dopo il riconoscimento della Società all’ENCI vengono riconosciuti i poteri di tutela e vigilanza e il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e gravi irregolarità o violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, di sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione entro il termine massimo di quattro mesi.

Articolo 28

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Interno, alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.